Anche in tempi di Covid-19 la Corte Costituzionale non si ferma: ed ecco sentenza 99/2020, depositata qualche giorno fa, che dopo la sent. 22/2018 torna sulla patente stabilendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)… ecc… nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)…

Ci auguriamo che in futuro, qualche legislatore intelligente, risolva definitivamente la questione, poiché di fatto la sospensione o revoca della patente attuata nei confronti di persone che si stanno inserendo nuovamente nel tessuto sociale a seguito di condanne penali non possono far altro che generare effetti criminogeni.